La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Titolo IX capo II del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) riporta prescrizioni specifiche e rigorose per la tutela dei lavoratori potenzialmente esposti al rischio derivante da agenti cancerogeni e mutageni, considerata la loro pericolosità per la salute umana.
Il Decreto interministeriale 11 febbraio 2021 ha recepito due direttive europee in materia di protezione contro i rischi di agenti cancerogeni e mutageni:
- Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
- Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Attraverso questo provvedimento è stato aggiornato il contenuto dell’Allegato XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) e dell’Allegato XLIII del D.Lgs. 81/08 (Valori limite di esposizione professionale). Nell’Allegato XLII, oltre ai sei processi già presenti, sono stati introdotti anche i “lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore” e “i lavori comportanti l’esposizione di gas di scarico dei motori diesel”. I cambiamenti introdotti dal Decreto interministeriale 11 febbraio 2021 interessano le attività lavorative che prevedono la manipolazione o contatto con oli minerali esausti per attività di manutenzione, riparazione o rottamazione di macchine o motori e le attività che prevedono l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
La valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni spetta al datore di lavoro che deve applicare le misure di cui all’art. 235 del D.Lgs. 81/2008, ovvero, in ordine di priorità:
- eliminare o sostituire l’agente cancerogeno o mutageno,
- utilizzare un sistema chiuso se tecnicamente possibile oppure ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite di esposizione (Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008).
La valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere aggiornata in occasione di significative modifiche del processo produttivo e, in ogni caso, ogni 3 anni. I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio per la salute devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, deve adottare misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati e tali misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente deve informare il datore di lavoro, il quale deve effettuare una nuova valutazione del rischio.
Il medico competente deve anche fornire ai lavoratori informazioni inerenti alla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi agli accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa. I lavoratori sottoposti al rischio devono essere iscritti in un registro nel quale è riportata l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Il registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente.
L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e l’RLS (rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) possono accedere al registro. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori interessati, deve redigere una cartella sanitaria e di rischio e il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.