Il servizio di redazione DVR – Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 risulta così strutturato:
- Check up riguardante la Sicurezza del Lavoro e l’antincendio: sopralluogo per un’indagine conoscitiva dell’Azienda, con l’individuazione delle situazioni e dei fattori di rischio;
- Check up riguardante l’igiene del lavoro: individuazione delle misure volte alla eliminazione o massima riduzione dei rischi di esposizione;
- Adempimenti relativi a norme previste dal 81/08: consulenza per l’istituzione delle figure previste dalla normativa all’interno dell’azienda (RSPP, MC, RLS, Addetti alle Emergenze);
- Assistenza e consulenza al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), relativa all’applicazione del D.Lgs.81/08;
- Redazione e stesura Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Le fasi precedenti alla compilazione DVR – Documento di Valutazione dei Rischi conducono all’elaborazione, per conto del Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 28 (sulla base delle individuazioni di merito effettuate, ai sensi dell’art.29, dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali) del documento contenente:
- Una relazione sulla Valutazione di tutti i Rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adottati, a seguito della Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- L’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di quello Territoriale (RLST), del Medico Competente (MC) che ha partecipato alla valutazione del rischio, degli Addetti alle Emergenze (Addetti Antincendio e Addetti Primo Soccorso);
- L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Si ricorda che:
- La mancata effettuazione della Valutazione dei rischi (VDR) in collaborazione con l’RSPP, il MC e l’RLS, ai sensi dell’art. 55 comma 1 e 2 del D.Lgs. 81/08, comporta in capo al Datore di Lavoro, la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 € a 6.400 €;
- La mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in collaborazione con l’RSPP, il MC e l’RLS, ai sensi dell’art. 55 comma 3 e 4 del D.Lgs. 81/08, comporta in capo al Datore di Lavoro, la pena dell’ammenda da 2.000 € a 4.000 €.