Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

Soggetti obbligati all’iscrizione

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022, di seguito riportati:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:

  • i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
  • gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
  • i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Termini per l’iscrizione al sistema RENTRI

Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti.

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi. Al fine di evitare i costi di vidimazione e il passaggio ad un nuovo format di registro manuale per soli sei mesi si consiglia di effettuare l’iscrizione al RENTRI dal 15 dicembre 2024 in modo da poter partire con il nuovo sistema già dal 01.01.2025.

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10.

I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.

Tenuta del registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo con i nuovi modelli

Dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di registro cronologico di carico e scarico definiti dal D.M. 148/1998 c.d. “vecchi”, anche se già vidimati.
A partire da tale data enti ed imprese gestori di impianti trattamento rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero di specifiche tipologie di rifiuti, enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con più di 50 dipendenti tengono il registro esclusivamente in formato digitale gestito tramite un software specifico.

 

Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il modello di cui all’allegato 1 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 (cd “nuovo”), il cui format è scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 4 NOVEMBRE 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.

Rientrano in questa situazione:

  • enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50 che si dovranno iscrivere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
  • tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi. Rientra in questa fattispecie sia l’ente che l’impresa con dipendenti fino a 10 ma anche il soggetto non rientrante in organizzazione di ente o impresa che si dovrà iscrivere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

Diritti e contributi RENTRI

CLASSI DI UTENTI DIRITTO DI SEGRETERIA CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno) CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi)
OLTRE 50 DIPENDENTI € 10,00 € 100,00 € 60,00
DA 11 A 50 DIPENDENTI € 10,00 € 50,00 € 30,00
DA 0 A 10 DIPENDENTI € 10,00 € 15,00 € 10,00

Per ulteriori informazioni vedasi anche il sito https://www.rentri.gov.it/